Secondo quanto disposto dall’art. 5, commi 1 – 12, del D.L. n. 91/2014, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura, viene istituito un incentivo per i datori di lavoro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2135 del Codice civile, assumono giovani lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni.
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.
Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.
Ai fini della misura in esame, è istituito un Fondo per gli incentivi all’assunzione di giovani lavoratori agricoli, con una dotazione di 5,5 milioni per il 2015, di 12 milioni per il 2016, di 9 milioni per il 2017 e di 4,5 milioni per il 2018.
L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.
Spetta all’INPS stabilire le procedure per la presentazione delle domande.