a cura di Alfonso Angrisani esperto in relazioni sindacali
Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico, alle famiglie, che versano in difficoltà.
L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 ha previsto il riconoscimento, di tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
La suindicata misura, viene riconosciuta ai nuclei familiari, che soddisfano i requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 1, ovvero a coloro che hanno terminato la percezione di NASPI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, e che siano in possesso dei requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 2.
La domanda deve essere inoltrata entro il 30 aprile 2021.
L’importo di ciascuna quota, ammonta , da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro (840 euro in caso di presenza di componenti disabili o non autosufficienti).
La domanda deve essere presentata ,in modalità telematica tramite Spid o tramite i patronati, o centri di assistenza fiscale .
I requisiti sono i seguenti:
1)Valore del reddito familiare
Suddetto parametro, è relativo , alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
2)Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede la prestazione,
3) Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente.
La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
4)ISEE in corso di validità, non superiore a 15.000 euro.
Il rem, non potrà essere richiesto se nel nucleo familiare , sono presenti componenti che percepiscono, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Si attende la circolare Inps di riferimento per ulteriori dettagli.