L’ art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, permette ai disoccupati che hanno una età superiore ai ventinove anni, di essere assunti come apprendisti.
Prima di entrare nel vivo dell’articolo, è opportuno fare un breve cenno sul contratto di apprendistato in generale.
L’apprendistato, è un rapporto di lavoro “speciale” a causa c.d. mista: esso è caratterizzato, dallo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale.
I datori di lavoro, appartenenti a qualunque settore, possono assumere con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età.
Il contratto dev’essere stipulato in forma scritta, l’ordinamento giuridico prevede tre forme di apprendistato che sono le seguenti :
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Dopo questa breve sintesi, dove sono stati delineati i punti salienti del contratto di apprendistato, portiamo la nostra attenzione, verso i disoccupati che hanno superato i trent’anni di età; molti di loro ancora, ignorano la possibilità di ricorrere al contratto di apprendistato di riqualificazione professionale.
L’Istituto giuridico anzidetto, trova fonte normativa nella disposizione di legge soprarichiamata, è stato oggetto di interesse da parte della contrattazione collettiva; esso permette alle aziende italiane, di ottenere sgravi contributivi e fiscali, e nello stesso tempo garantisce ai disoccupati la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, offrendo loro un periodo formativo, una retribuzione, ed una anzianità contributiva.
L’assunzione degli apprendisti, può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale, condizione essenziale, l’apprendista deve essere titolare di un trattamento di disoccupazione.
Il contratto prevede una durata minima di 6 mesi e non può superare i 3 anni, in determinati casi si può arrivare anche a cinque anni.
In questi anni, si sta registrando, un notevole utilizzo del sopraindicato modello contrattuale, nelle diverse regioni italiane, questo dato,rappresenta un aspetto positivo per lavoratori, imprenditori e famiglie.