a cura dell’Avv. Andrea Tanga
Nella rubrica di oggi esaminiamo una delle principali novità introdotte con il Decreto Rilancio (n.34/2020), entrato in vigore il 19.5.2020, e cioè la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione. In particolare il predetto decreto all’art.152 stabilisce che sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore della novella, dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La norma fa riferimento a tutti i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno nella piena disponibilità del “debitore”, anche in presenza di provvedimento di assegnazione del credito da parte del giudice ordinario. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Si segnala che, non essendovi specifica disposizione a riguardo, il blocco vale solo per il pignoramento dello stipendio e delle pensioni e non anche per le altre tipologie di pignoramento, e cioè nel caso in cui l’ordine di pignoramento sia rivolto alla banca e non al datore di lavoro o all’ente pensionistico. La sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi non opera nemmeno in relazione al pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore o di ulteriori crediti di altra natura che il debitore vanti verso terzi.
Si specifica altresì che viene prolungata fino al 31 agosto la sospensione dei pagamenti delle cartelle già notificate (art.154 D.L. 34/2020), oltre alla sospensione della notifica delle cartelle di pagamento.
Gli enti impositori, comunque, potranno continuare ad effettuare le iscrizioni a ruolo.